Nuova ordinanza della Presidente Santelli: da lunedì riprendono gli sport di contatto e a squadra

Giovedì 02 Luglio 2020 18:46 di Redazione WebOggi.it

A decorrere dal 6 luglio 2020 è consentita la ripresa degli sport di contatto e squadra, nel rispetto delle misure minime adottate con la presente Ordinanza, fermo restando l’opportunità di adottare soluzioni di efficacia superiore e l’applicazione delle ulteriori prescrizioni previste a livello regionale e nazionale.

Così si legge nell'ordinanza n. 53 del 2 luglio 2020 della Regione Calabria.

E ancora: "In base all’evoluzione dello scenario epidemiologico le misure indicate potranno essere rimodulate. 6. Resta ribadita la necessità per tutte le persone che effettuano tali attività, di mantenere comportamenti rispettosi dell’igiene, nonché del distanziamento interpersonale con divieto di assembramenti e dell’uso di protezioni delle vie aeree, ogni qualvolta le indicazioni lo prevedano. È’ necessaria l’immediata comunicazione ai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Provinciali di ogni situazione di potenziale rischio determinatasi nei luoghi in cui si effettua l’attività. 7. Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono punite con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. 8. Per l’accertamento delle violazioni ed il pagamento in misura ridotta si applica l’articolo 4, 5 comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Per l’applicazione delle sanzioni di competenza della Regione, nella qualità di Autorità Competente all’irrogazione e a ricevere il rapporto, si applica quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 281/2007, con riferimento alla Legge 689/81 e ss.mm.ii. All’atto dell’accertamento delle violazioni di cui al secondo periodo del comma 1, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell’attività per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.


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