Money Gate Catanzaro-Avellino: assoluzione anche in appello

Mercoledì 11 Aprile 2018 18:43 di Redazione WebOggi.it

Assoluzione per il Catanzaro anche in corte d'Appello Federale. Questa la decisione che arriva da Roma. Di seguito la sentenza

1. Ricorso PROCURATORE FEDERALE avverso il proscioglimento dei sigg.ri: - Walter Taccone (all’epoca dei fatti Presidente dell’U.S. Avellino 1912 S.r.l.) per violazione dell’art. 7, commi 1, 2, e 5 C.G.S.; - De Vito Vincenzo (all’epoca dei fatti Direttore Sportivo dell’U.S. Avellino 1912 S.r.l.) per violazione dell’art. 7, commi 1, 2, e 5 C.G.S.; - Cosentino Giuseppe (all’epoca dei fatti Presidente del Catanzaro Calcio 2011 S.r.l.) per violazione dell’art. 7, commi 1, 2, e 5 C.G.S.; - Ortoli Armando (all’epoca dei fatti Direttore Sportivo del Catanzaro Calcio 2011 S.r.l.) per violazione dell’art. 7, commi 1, 2, e 5 C.G.S.; - Russotto Andrea (all’epoca dei fatti calciatore del Catanzaro Calcio 2011 S.r.l.) per violazione dell’art. 7, commi 1, 2, e 5 C.G.S.; - Muscatelli Francesca (all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva, ex art. 1bis, comma 5 C.G.S., attività all’interno e/o nell’interesse della società Catanzaro Calcio 2011 S.r.l. (socio di minoranza) e, comunque, rilevante per l’Ordinamento Federale) per violazione dell’art. 7, comma 7 C.G.S.; - Pecora Marco (all’epoca dei fatti Amministratore Delegato del Catanzaro Calcio 2011 S.r.l.) per violazione dell’art. 7, comma 7 C.G.S.; e delle società: - Società U.S. Avellino 1912 S.r.l. a titolo di responsabilità diretta e oggettiva per violazione ex artt. 7, comma 2 e 4, commi 1 e 2 C.G.S.; - Società Catanzaro Calcio 2011 S.r.l. a titolo di RESPINTO responsabilità diretta e oggettiva per violazione ex artt. 7, comma 2 e 4, commi 1 e 2 C.G.S.; seguito proprio deferimento – nota n. 4535/1250 pf 17/18 GP/GT/ag del 27.11.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 33/TFN del 19.12.2017)

2. Ricorso Sig. COZZA Francesco (all’epoca dei fatti allenatore della società Catanzaro Calcio 2011 Srl) avverso le sanzioni: - squalifica per mesi 9; - ammenda di € 11.900,00; inflitte al reclamante, per violazione dell’art. 1 bis, comma 1 e art. 8, commi 2 e 6 C.G.S. in relazione all’art. 35 comma 2 del Regolamento Settore Tecnico seguito deferimento del Procuratore Federale - nota n. 4536/1250pf16-17GP/GT/ag del 27.11.2017 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico - Com. Uff. n. 187/ST del 31.01.2018)


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