
Presentato ricorso al Tar contro le strisce blu
Venerdì 06 Luglio 2018 14:04 di Redazione WebOggi.it
Coordinamento delle Associazioni per la Difesa dell’Ambiente e dei Diritti degli Utenti e dei Consumatori Onlus in persona del Vicepresidente nazionale avv. Francesco Di Lieto – Coordinamento delle Associazioni per la Difesa dell’Ambiente e dei Diritti degli Utenti e dei Consumatori in persona del Presidente e legale rappresentante in carica p.t. avv. Maria Stefania Valentini, DOMENICO PARENTELA in qualità di legale rappresentante dell’attività commerciale “Intimo di Domenico Parentela” con sede in Catanzaro alla Via Iannelli N. 63 (P.IVA 02167780796), FRANCESCO MELINO in qualità di legale rappresentante della Angila Srl titolare dell’attività commerciale denominata Melino Francesco, ANDREA COSCO tutti rappresentati e difesi per procura in calce al presente atto dagli Avv.ti Francesco Pitaro e Francesco Di Lieto ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo procuratore CONTRO -Il Comune di Catanzaro in persona del Sindaco in carica p.t.; -Il Comando di Polizia Muncipale di Catanzaro in persona del legale rappresentante in carica p.t. E NEI CONFRONTI Della Società A.M.C. Spa in persona del legale rappresentante in carica p.t. PER L’ANNULLAMENTO 1)Della deliberazione della Giunta Comunale di Catanzaro N. 173 del 7/5/2018 nella parte in cui illegittimamente e immotivatamente e senza svolgere alcuna istruttoria il Comune di Catanzaro ha esteso, in mancanza dei presupposti di fatto, le strisce blu (che prevedono l’obbligo di pagamento per parcheggiare l’auto) su altre zone della città tra cui la zona “San Leonardo”; 2)Della Ordinanza N. 103 del 21/5/2018 emessa dalla Polizia Municipale di Catanzaro con cui il Comandante, senza avere alcuna competenza in materia, in violazione dell’art. 7 del Codice della Strada, ha illegittimamente e immotivatamente e illogicamente dato esecuzione alla delibera di GC N. 173/2018 estendendo le strisce blu in altre zone della città di Catanzaro tra cui la zona di “San Leonardo”; 3)nonché di ogni altro atto e provvedimento pregresso e presupposto e propedeutico e conseguenziale. PREMESSE DI FATTO 1)La città di Catanzaro, soprattutto con riferimento al Centro, vive ormai da anni un periodo di grave depressione, anche di tipo economico, dettato dal graduale e continuo spopolamento dello stesso centro. Ed invero, l’allontanamento dell’Università (spostata nel quartiere Germaneto) e degli Uffici Regionali (confluiti tutti nella Cittadella Regionale sita pure nel quartiere Germaneto) ha, in modo graduale e continuo, determinato lo spopolamento del centro della città che, d’un tratto, si è ritrovato senza migliaia di studenti universitari e di dipendenti pubblici regionali. Tutto ciò, unito a numerosi altri spostamenti di uffici pubblici e privati, ha pian piano e inesorabilmente svuotato il centro della città. 2)Ora, vi è che nel cuore della città (Corso Mazzini e vie limitrofe) sono già esistenti le strisce blu che impongono, attualmente, agli utenti il pagamento di un corrispettivo per poter parcheggiare l’auto. E’ di tutta evidenza che, nell’attuale momento storico, in cui il centro della città è debole e fragile, porre un balzello a carico di chi voglia frequantare il desertificato centro storico significa, di fatto, indurlo a non frequentare il centro. 3)Nonostante ciò, con gli atti impugnati con il presente ricorso, il Comune di Catanzaro, invece che venire incontro al centro spopolato e desertificato (e, pertanto, adottare atti diretti a ripopolarlo) e agli utenti e consumatori e residenti ed operatori commerciali, ha esteso, illegittimamente e immotivatamente e senza alcuna istruttoria, le strisce blu in altre zone del centro della città (tra cui la zona di San Leonardo) ponendo, pertanto, a carico di chi vuole raggiungere il desertificato centro e di tutti gli utenti e consumatori, un balzello/corrispettivo per parcheggiare l’auto. 4)Sin da subito, ma meglio su tali punti più avanti sarà detto, si rileva che gli atti impugnati sono viziati da incompetenza ed eccesso di potere e sono completamente illegittimi e privi di motivazione e adottati senza nemmeno svolgere la benchè minima istruttoria diretta a sorreggere tali atti gravi e lesivi e restrittivi. 5)Ora, inoltre, non può non vedersi che l’illegale e immotivata estensione delle strisce blu non fa che ledere gli operatori commerciali (le cui attività insistono nelle zone sulle quali veranno estese le strisce blu) i quali non solo devono far fronte ad un centro spopolato ma, per effetto delle lesive e illegali strisce blu, estese con gli atti impugnati, vedranno inevitabilmente calare i propri avventori che saranno costretti a pagare un prezzo per parcheggiare in tali zone nelle quali sono state immotivatamente estese le strisce blu e che, pertanto, saranno indotti a recarsi presso altre attività commerciali. 6)Tali atti impugnati, inoltre, ledono anche i residenti i quali non potranno più circolare liberamente e dovranno procedere al pagamento del corrispettivo per parcheggiare le auto nelle zone sulle quali con gli atti impugnati sono state illegittimamente estese le strisce blu. 6a)Tali atti illegittimi ledono, inoltre, gli utenti e i consumatori i quali per accedere a servizi e ad uffici e attività commerciali insistenti in tali zone dovranno procedere al pagamento di un corrispettivo. 7)I detti atti, lesivi e dannosi, sia per i ricorrenti che per la città, sono stati adottati dal Comune di Catanzaro in mancanza degli elementi minimi essenziali. Ed invero, i detti atti sono privi di motivazione e sono stati adottati senza la preventiva e necessaria indagine/istruttoria diretta a comprendere, sotto il profilo logico/tecnico, se effettivamente, in relazione al flusso delle autovetture e con riferimento alle esigenze ambientali della città, le zone avessero o meno necessità di essere afflitte dalla istituzione delle lesive e illegali strisce blu. Gli atti impugnati devono essere annullati per i seguenti motivi di DIRITTO DIFETTO DI COMPETENZA; VIOLAZIONE ARTT. 5,6 E 7 DEL CODICE DELLA STRADA; DIFETTO DI MOTIVAZIONE, DIFETTO DI ISTRUTTORIA; ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI; ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO;VIOLAZIONE DELLE SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE NN. 264/1996 E 66/2005; VIOLAZIONE ART. 16 DELLA COSTITUZIONE; OMESSA INDIVIDUAZIONE DELL’INTERESSE PUBBLICO; ILLOGICITA’ E INGIUSTIZIA MANIFESTA A)SULLA LEGITTIMAZIONE AD AGIRE Il Codacons ha piena legittimazione ad agire essendo ente portatore di interessi collettivi e superindividuali. La legittimazione del Codacons ad impugnare delibere istitutive delle strisce blu, peraltro, è stata affermata dal Tar Lazio (sentenza N. 4234/2015) e confermata dal Consiglio di Stato con la pronuncia N. 5560/2015. A1)I ricorrenti, inoltre, sono operatori commerciali (Francesco Melino e Domenico Parentela) le cui attività insistono nelle zone (Via Iannelli) sulle quali illegalmente il Comune ha esteso le strisce blu e a causa delle quali inevitabilmente vedranno amplificare lo spopolamento di quelle zone e diminuire i frequentatori delle loro attività e conseguentemente i propri introiti con inevitabile perdite economiche e patrimoniali. Non può, pertanto, non vedersi, anche sotto tale profilo, la legittimazione ad agire dei ricorrenti. A2)Il ricorrente Andrea Cosco, che risiede nel Comune di Catanzaro alla Via G. Arena N. 7, ha, inoltre, piena legittimazione ad agire nella sua qualità di cittadino catanzarese ( e ciò perché a causa dei provvedimenti impugnati sarà inibita e violata la libertà di circolazione dovendo pagare un corrispettivo per parcheggiare l’auto in tutte le zone in cui sono state illegittimamente estese le strisce blu) ed anche nella qualità di cittadino residente in una via immediatamente adiacente alla Via Scalfaro (sulla quale verranno apposte le strisce blu) e che pertanto è immediatemente leso dai provvedimenti impugnati. Ed invero, il ricorrente/cittadino catanzarese/Andrea Cosco per poter parcheggiare sulle zone de quibus dovrà sborsare un corrispettivo. Anche in relazione a tale profilo non può non vedersi la legittimazione ad agire dei ricorrenti. B)DIFETTO DI COMPETENZA L’Ordinanza N. 103/2018, attuativa della delibera di GC N. 173/2018, pure impugnata, è stata adottata da organo incompetente. L’art. 7 del Codice della Strada dispone che “Nei centri abitati i comuni possono, con ORDINANZA DEL SINDACO: … f)stabilire, previa deliberazione della giunta, aree destinate al parcehggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe in conformità alle direttive del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le aree urbane”. Insomma, è il Sindaco che deve emettere l’Ordinanza e non certo il Comandante della Polizia Municipale come, invece, contra legem, avvenuto nel caso che occupa. L’Ordinanza, pertanto, è viziata da difetto di competenza. C)DIFETTO DI MOTIVAZIONE Ogni atto amministrativo deve, ai sensi dell’art. 3 della L. 241/90, essere motivato. La motivazione è elemento essenziale di ogni atto e lo è, ancor di più, nel caso di atti, come quelli impugnati, che sono immediatamente lesivi e restrittivi. Nel caso che occupa manca, in toto, la motivazione. Vi è, infatti, che le “strisce blu costituiscono ormai in tutto il mondo uno degli strumenti essenziali per la limitazione della circolazione, al fine di superare le enormi criticità ambientali dell’inquinamento acustico ed atmosferico per i centri storici e le aree immediatamente adiacenti” (Tar Lazio N. 4234/2015). Le “strisce blu”, inoltre, rispondono alla esigenza di adeguare il flusso della circolazione e di rendere la mobilità più adeguata e fluida ove flussi e circolazione dei veicoli siano intollerabili. In particolare la Corte Costituzionale con le pronunce NN. 264/1996 e 66/2005 ha affermato che “La tipologia dei limiti (divieti, diversità temporali o di utilizzazioni, subordinazione a certe condizioni) viene articolata dalla pubblica autorità tenendo conto dei vari elementi in gioco: diversità dei mezzi impiegati, impatto ambientale, situazione topografica o dei servizi pubblici, conseguenze pregiudizievoli derivanti dall’uso indiscriminato del mezzo privato”. In buona sostanza, le “strisce blu” devono rispondere all’interesse pubblico che deve consistere nel frenare l’inquinamento ambientale e acustico e nel rendere più fluida la circolazione dei veicoli, tutto ciò sempre che, in effetti, le zone in cui si intende apporre le strisce blu siano caratterizzate da inquinamento acustico ed ambientali e da flussi intollerabili di auto. Ora, fermo restando che nelle zone in cui il Comune di Catanzaro illegittimamente ha inteso apporre le strisce blu non vi sono né inquinamento né intollerabili flussi di auto, vi è che negli atti impugnati, in aperta violazione dell’art. 3 della L. 241/90, nulla è detto sotto il profilo motivazionale. In buona sostanza, il Comune di Catanzaro, in manifesta violazione dell’obbligo di motivazione, non ha spiegato le ragioni di fatto e di diritto (attinenti l’ambiente o i flussi di autovetture) che hanno indotto lo stesso Comune ad adottare i detti illegittimi ed ingiusti e lesivi atti impugnati. Trattasi, pertanto, di atti completamente immotivati e che, pertanto, anche per tale ragione, devono essere annullati. C1)Insomma, manca totalmente la motivazione, posta a fondamento degli illegittimi atti impugnati, e il Comune, contra legem, conseguentemente, non ha indicato quale sia (e non vi è) l’interesse pubblico che lo stesso Comune ha inteso perseguire con l’estensione delle strisce blu. Insomma, se le strisce blu hanno delle finalità specifiche il Comune avrebbe dovuto dire quali sono nel caso de quo nonchè spiegare le ragioni che lo hanno indotto all’estensione delle strisce blu e spiegare, con tanto di documentazione probatoria, lo stato di inquinamento acustico ed ambientale che caratterizza le zone de quibus (!!!) nonché l’elevatissimo e intollerabile flusso delle auto che caratterizza le dette zone(!!!). Tutto ciò non è avvenuto perché nessun inquinamento ambientale e acustico caratterizza le dette zone né le dette zone sono caratterizzate da esagerati ed intollerabili flussi di auto. Niente di niente. C2)Ora, fermo restando, per come detto, che le “strisce blu” rispondono solo e soltanto all’esigenza di frenare l’inquinamento acustico ed ambientale e di adeguare l’intollerabile flusso delle auto, vi è che, nel caso che occupa, manca totalmente la motivazione, e ciò nel senso che il Comune non ha spiegato le ragioni che lo hanno indotto a porre a carico degli utenti un corrispettivo per parcheggiare le auto e le esigenze alle quali tali provvedimenti lesivi e restrittivi rispondono. C3)Né può dirsi che la motivazione consiste nell’esigenza di “fare cassa” al fine di far fronte alla riduzione del prezzo delle strisce blu disposto per altre zone. “Fare cassa” non è una motivazione! Ed invero, le strisce blu, come già sopra detto, non possono rispondere alla finalità di “fare cassa”, ma hanno delle finalità tipiche e specifiche che sono quelle di frenare l’inquinamento ambientale delle città e di rendere più fluida la circolazione delle auto. Ciò allorquando effettivamente le città siano inquinate o caratterizzate da flussi intollerabili di auto! Manca, pertanto, totalmente, la motivazione. Ed invero, avendo il Comune deciso di ridurre il prezzo/tariffa delle strisce blu preesistenti sul Corso Mazzini, lo stesso ha evidentemente deciso di recuperare (facendo cassa) quattrini estendendo le strisce blu nelle zone de quibus con gli illegittimi atti impugnati. Ed allora, tutto ciò è la prova provata del difetto di motivazione degli atti impugnati e che l’estensione delle strisce blu non risponde alle esigenze tipiche cui esse devono secundum legem rispondere ma solo ed unicamente alla esigenza (che non può sotto il profilo motivazione essere corretta e congrua) di “fare cassa” per recuperare i soldi persi dalla riduzione delle tariffe delle preesistenti strisce blu sul Corso Mazzini. C4)Fermo restando che il fine di “fare cassa” non può essere la motivazione posta a base della istituzione delle strisce blu, solo per un attimo, e davvero solo per mero scrupolo, ove mai dovesse ritenersi, e così non può essere”, che “far cassa” sia una motivazione plausabile (!!!), in ogni caso gli atti sarebbero e sono comunque illegali ed illegittimi perché non è dato capire la ragione per la quale il Comune abbia scelto quelle zone e non altra sulle quali estendere le strisce blu. Insomma, se il Comune deve “fare cassa” e se “fare cassa” fosse una corretta motivazione (e così non è), non è dato capire, perché non vi è alcuna spiegazione, la ragione per la quale il Comune ha deciso di estendere le strisce sulle dette zone e non su altre zone della città di Catanzaro. C5)Ma vi è di più. Il Comune, negli atti impugnati, non solo non ha spiegato le ragioni che devono sostenere l’estensione delle strisce blu, ma non ha nemmeno spiegato quanti “posti blu” sono necessari al fine di far fronte alle esigenze che, tuttavia, per come detto, non vi sono e non sono nemmeno state minimamente esposte, né tanto meno quanti posti “bianchi” saranno lasciati agli utenti per i quali non è previsto il pagamento del corrispettivo. C6)SULLA SENTENZA N. 95/2017 DEL TAR LIGURIA Il Tar Liguria con la sentenza N. 95/2017 ha annullato i provvedimenti comunali con cui sono stati aumentati i parcheggi a pagamento/strisce blu come nel caso che occupa. Più precisamente, con la detta pronuncia il Tar Liguria ha affermato: “Il ricorso è fondato avuto riguardo al difetto di motivazione con il primo motivo. Deve premettersi che, ai sensi dell’art.7 codice della strada, i provvedimenti per la ragolamentazione della circolazione sono emessi con ordinanze motivate. L’ampia discrezionalità di cui gode l’amministrazione in subiecta materia, pertanto, non impedisce il sindacato del giudice amministrativo ricorrendone i relativi presupposti. Nella specie una serie di elementi evidenziano come il difetto di motivazione non si risolva esclusivamente in un dato formale ma attinga il profilo sostanziale della vicenda per cui è causa. In particolare la delibera di Giunta Comunale 12 gennaio 2016 n. 3 non contiene alcuna motivazione della scelta di aumentare il numero dei parcheggi a pagamento. Né la motivazione può rinvenirsi nel passo della delibera in cui si fa riferimento all’argomento di Giunta 1 dicembre 2015: ‘richiamate le considerazioni di cui all’argomento di Giunta n. 599 discusso il 1.12.2015 e legate ad incentivare in ogni modo una zona commerciale che risulta parzialmente decentrata, preservando altres’ le esigenze dei residenti di tale zona’... Da un primo punto di vista non si comprende come tale accenno possa avere giustificato un aumento considerevole del numero dei parcheggi a pagamento, aumento che neppure è menzionato … All’assenza di motivazione del provvedimento impugnato corrispondono altri elementi sintomatici dello sviamento …” D)DIFETTO DI ISTRUTTORIA Ogni atto amministrativo deve essere il frutto di un procedimento amministrativo all’interno del quale l’Istruttoria costituisce una fase essenziale. L’Istruttoria è, poi, ancora più essenziale, nei casi come quello in esame, in cui occorre, preventivamente, avere monitorato la zona ed avere fatto indagini ambientali e che riguardino i flussi delle autovetture. Insomma, atti gravi e lesivi e restrittivi, come quelli impugnati, devono obbligatoriamente essere preceduti da severe ed adeguate istruttorie. Ed allora, il Comune, prima di estendere, senza criterio, le strisce blu, avrebbe dovuto monitorare quelle zone e analizzare la circolazione delle autovetture e l’andamento del traffico e svolgere indagini di tipo ambientale. Solo se a seguito delle dette indagini fosse risultato un flusso irregolare o esagerato o intollerabile di autovetture tale da rendere impossibile o difficoltosa la circolazione o se fosse risultato un tasso di inquinamento acustico ed ambientale grave e al di là dei limiti di legge, il Comune avrebbe potuto e dovuto adottare atti a tutela dell’interesse pubblico anche attraverso l’istituzione delle strisce blu. Nulla di tutto ciò è avvenuto nel caso che occupa. Ed infatti, manca alla base degli atti impugnati la necessaria ed ineludibile fase istruttoria che avrebbe dovuto, attraverso indagini tecniche svolte in modo rigoroso, fotografare lo stato delle zone. Ed invece, il Comune, in modo completamente illegale ed illegittimo, senza la ineludibile fase istruttoria e in mancanza dei presupposti, ha, d’emblèe, colpito quelle incolpevoli zone disponendo la istituzione delle strisce blu che hanno l’unica finalità di impoverirle e immiserirle ancor di più. D1)Ma vi è di più. Fermo restando che non vi sono le condizioni minime essenziali per apporre le strisce blu nelle zone de quibus, non essendovi flussi di auto intollerabili né il benchè minimo inquinamento, l’assenza dell’istruttoria che rende illegittimi gli atti impugnati è evidente anche sotto altro grave profilo. Vi è, infatti, che dagli atti impugnati, illegalmente, non si comprende nemmeno quanti siano i posti ricavati a pagamento nelle zone de quibus attraverso le strisce blu, né quale sia il totale dei parcheggi disponibili complessivamente, né le ragioni per le quali a fronte di un certo numero complessivo di parcheggi si sia deciso di individuarne, attraverso le strisce, un certo numero (non indicato). Insomma, il nulla assoluto. Ed invero, nell’ambito di un procedimento amministrativo corretto si sarebbero dovuto preventivamente studiare, sotto il profilo istruttorio, le zone de quibus, e solo dopo avere accertato i dati di inquinamento ambientali e di flusso di autovetture intollerabili avrebbero potuto essere istituite le strisce blu spiegando le ragioni, anche sotto il profilo tecnico, delle individuazione di un certo numero di parcheggi a pagamento a fronte di un più ampio numero di parcheggi esenti. Ma tant’è! D2) Il difetto di istruttoria costituisce un vizio invalidante dei provvedimenti, come quelli impugnati, con i quali viene limitata la circolazione veicolare. Tanto è affermato unanimente dalla giurisprudenza e, in particolare, dal Consiglio di Stato con le pronunce NN. 5560/2015 e 2694/2015. D3)OMESSO INCREMENTO DEL TRASPORTO PUBBLICO Fermo restando quanto sopra dedotto, che è preliminare ed assorbente, vi è, inoltre, che, in modo completamente illegale, il Comune di Catanzaro ha esteso le strisce blu senza che vi fossero le condizioni minime essenziali e con il solo fine di “fare cassa” e non ha nemmeno previsto l’incremento dell’offerta del trasporto pubblico. Insomma, da un canto il Comune ha illegalmente imposto agli utenti il pagamento di un corrispettivo per raggiungere le zone de quibus, senza che ve ne fossero i presupposti, e dall’altro canto, tuttavia, il Comune di Catanzaro non ha disposto l’incremento dell’offerta del pubblico trasporto per raggiungere le dette zone. Né può intendersi in tale senso la istituzione di un “abbonamento mensile di € 20,00 per l’intera giornata per l’utilizzo della Funicolare, ESCLUSO BUS NAVETTA” e ciò in quanto il servizio della funicolare era ed è già esistente e comunque ciò non costituisce un incremento del trasporto pubblico ed, in ogni caso, la funicolare non consente di raggiungere le zone de quibus e di “San Leonardo” ma tale trasporto pubblico si ferma in un punto/luogo (Piazza Roma) molto lontano dalle dette zone. Insomma, così facendo il Comune di Catanzaro ha, di fatto, isolato le dette zone (tra cui San Leonardo) che non saranno raggiungibili dagli utenti con le autovetture (per le quali sarà necessario pagare un corrispettivo), né tanto meno saranno raggiungibili con il trasporto pubblico che è già attualmente carente e che con gli illegittimi provvedimenti impugnati il Comune non ha nemmeno incrementato. E)INESISTENZA DELL’INTERESSE PUBBLICO Nel caso che occupa non è, pertanto, stato spiegato quale sia l’interesse pubblico al quale dovrebbero rispondere gli atti impugnati. Insomma, il Comune di Catanzaro ha posto un prezzo a carico della comunità dei catanzaresi e dei ricorrenti, per poter parcheggiare l’autovettura, e, tuttavia, non ha spiegato, nemmeno minimamente, quale sia l’interesse pubblico perseguito al punto da dovere porre un “sacrificio economico” alla comunità che determina, conseguentemente, un danno per i residenti e per gli utenti e per gli operatori commerciali ai quali deriverà pure una perdita economica e commerciale. F)VIOLAZIONE ART. 7 CODICE DELLA STRADA Gli atti sono illegittimi per violazione dell’art. 7 cds. Più precisamente, l’art. 7 comma 1 lett. f) cds, che prevede la competenza esclusiva del Sindaco, dispone anche che il prezzo da pagare per parcheggiare sulle strisce blu deve essere fissato secondo “le relative condizioni e tariffe in conformità alle direttive del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le aree urbane”. Niente di tutto ciò si ricava dagli illegittimi atti impugnati e non è dato capire, pertanto, come il Comune abbia determinato il prezzo delle tariffe imposte sulle strisce blu. F1)L’art. 7 comma 7 cds dispone che “I proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto spettanti agli enti proprietari della strada, sono destinati alla installazione, costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, e al loro miglioramento nonché a interventi per il finanziamento del trasporto pubblico locale e per migliorarne la mobilità urbana”. Anche con riferimento a quanto disposto dall’art. 7 comma 7 del cds gli atti impugnati sono completamenti illegittimi non essendo stato spiegato in che modo i proventi delle illegittime strisce blu istituite saranno impiegati e se tale eventuale futuro impiego avverrà in ossequio a quanto disposto dall’art. 7 cds. F2)L’art. 7 comma 8 cds dispone che “Qualora il comune assuma l’esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l’installazione di dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma, lettera f), su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta”. In buona sostanza, nel caso in cui il Comune istituisca le “strisce blu” nella stessa area deve essere prevista una “area adeguata destinata a parcheggio” che sia esente da pagamento. Anche su tale aspetto nulla è detto negli illegittimi atti impugnati. Ed invero, per come già sopra detto, il Comune ha, ex abrupto, disposto la estensione delle strisce blu anche nelle zone de quibus senza nemmeno avere spiegato quale sia il numero complessivo dei posti disponibili e quale il numero dei posti/strisce blu. Non è, pertanto, possibile capire se il Comune ha lasciato, per come previsto dalla legge, posti per parcheggio esenti da pagamento in un numero adeguato e congruo e ragionevole. Ed allora, anche sotto tale profilo, gli atti sono illegittimi non avendo il Comune previsto nelle dette zone un numero congruo ed adeguato di parcheggi liberi ed esenti da pagamento. G)ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI Gli atti impugnati sono viziati da eccesso di potere perché adottati in mancanza dei presupposti essenziali per la loro adozione. Ed infatti, le “strisce blu” rispondono ad una ratio e a specifiche esigenze (tutela dell’ambiente e della circolazione delle auto) che nel caso che occupa, per come già ampiamente esposto, non vi sono e ciò in quanto le zone de quibus, ormai completamente abbandonate e spopolate, non sono caratterizzate né da inquinamento ambientale né da intollerabili flussi di autovetture. Mancano, pertanto, in nuce, non essendovi, peraltro, la benchè minima motivazione, i presupposti/base, minimi ed essenziali, per l’adozione degli atti impugnati. H)ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO Ogni atto amministrativo è destinato a rispondere ad una finalità amministrativa. Nel caso che occupa, per come è noto, le “strisce blu” rispondono all’esigenza di tutelare l’ambiente e di controllare e regolamentare il flusso delle auto. Vi è, però, che nel caso de quo, l’estensione delle “strisce blu”, adottata con gli atti impugnati, non è destinata alle esigenze tipiche predette, ma risponde con tutta evidenza ad altra ed estranea e non pertinente finalità che è quella di “fare cassa”. E però, “fare cassa” e reperire fondi non è l’esigenza cui deve rispondere la estensione delle strisce blu. Tutto ciò si evince dal fatto che con la delibera impugnata la GC ha anche disposto la riduzione delle tariffe delle strisce blu preesistenti. Insomma, il Comune di Catanzaro avendo ridotto il prezzo delle preesistenti strisce blu (ridotto da un euro a 0,50 cent per mezz’ora) ha deciso di recuperare i fondi perduti dalla detta riduzione attraverso l’estensione illogica ed illegale ed immotivata delle “strisce blu” in altre zone della città in cui non vi era la necessità che le stesse venissero apposte. Non può, allora, non cogliersi il macroscopico eccesso di potere per sviamento non dovendo l’istituzione delle strisce blu rispondere alla finalità di “fare cassa” ma, piuttosto, alla finalità di tutelare l’ambiente e di regolare la intollerabile circolazione dei veicoli. I)ECCESSO DI POTERE PER DISPARITA’ DI TRATTAMENTO Vi è, inoltre, una evidente disparità di trattamento tra i residenti e gli operatori commerciali ed utenti e consumatori e frequentatori delle zone in cui sono state illegittimamente apposte le dette strisce blu e i residenti e gli operatori commerciali e utenti e consumatori e frequentatori delle zone in cui le strisce blu non sono state istituite né estese. Tutto ciò è reso più evidente dal fatto che non vi erano le esigenze tipiche, con riferimento alle zone de quibus, per estendere le strisce blu, e dal fatto che manca in toto una istruttoria che avrebbe dovuto fotografare tali inesistenti esigenze ambientali e di circolazione. Tutto ciò, pertanto, ha determinato una manifesta disparità di trattamento tra i ricorrenti e coloro che vivono e risiedono e frequentano le zone nelle quali sono state estese le strisce blu e tutti coloro che vivono e risiedono e hanno le loro attività commerciali in zone non colpite dalla estensione delle strisce blu. L)VIOLAZIONE ART. 16 COSTITUZIONE Gli atti impugnati si pongono in evidente violazione del diritto di circolare liberamente di ogni cittadino, statuito dall’art. 16 della Costituzione, e ciò, ancor di più, perché l’estensione delle strisce blu, disposta attraverso gli illegittimi atti impugnati, non risponde alle finalità tipiche che devono fronteggiare le “strisce blu” ma a finalità (fare cassa) estranea a tale provvedimento restrittivo e limitativo. M)ILLOGICITA’ E INGIUSTIZIA MANIFESTA Gli atti impugnati sono manifestamente illogici ed ingiusti e ciò in quanto trattasi di atti completamente illegittimi e immotivati e adottati senza istruttoria e in mancanza dei presupposti minimi attraverso cui i ricorrenti subiscono e subiranno effetti negativi e infausti e saranno conseguentemente ed inevitabilmente ingiustamente danneggiati. CONCLUSIONI Si chiede l’accoglimento del ricorso e l’annullamento degli atti impugnati che sono illegittimi e ingiusti e illogici. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio e spese generali come per legge, oltre al rimborso del contributo unificato. Il valore della causa è indeterminabile.
Avv. Francesco Di Lieto Avv. Francesco Pitaro
