
Parcheggiatori abusivi a Catanzaro, Gualtieri: "Nel codice penale e stradale esistono soluzioni"
Domenica 07 Maggio 2017 09:00 di Redazione WebOggi.it
Il problema dei parcheggiatori abusivi che infastidiscono e importunano le persone, esiste e non è neanche di piccole dimensioni visto che alcuni parcheggi sono letteralmente invasi dagli abusivi in tutta la Città di Catanzaro. Sia il Codice della Strada che il Codice Penale prevedono molto bene la risoluzione o la mitiganza della problematica come già avvenuta in altre città d’Italia. Per definizione: “i parcheggiatori abusivi, detti anche guardiamacchine, sono persone che esercitano, senza autorizzazione, il ruolo di guardiani di autoveicoli o motoveicoli in zone, per lo più pubbliche, adibite regolarmente o meno, al parcheggio“. A rendere più odiosi tali comportamenti si aggiungono le richieste incessanti di denaro negli spazi riservati alla sosta delle autovetture. Non di rado queste forme abusive di “guardiania”, di fronte al rifiuto di pagare, cambiano improvvisamente “ragione sociale”: da custodi dall’autovettura diventano una appannata minaccia per l’integrità del bene stesso. Non è raro che al rifiuto di pagare segua un danneggiamento della vettura. Carrozzeria sfregiata o specchietti rotti. Insomma un meccanismo di custodia che scivola spesso verso forme più o meno evidenti di tentata o consumata estorsione. Ed ecco che a questo punto, per contrastare questo fenomeno, entrano in gioco delle Leggi semplici e chiare che, chissà per quale recondito motivo, non vengono esercitate e applicate: 1) La legge italiana punisce l’esercizio del parcheggio abusivo, qualora riconosciuto, solamente con una sanzione amministrativa: la Legge 1° agosto 2003 n. 214, comma 15 bis art. 7 del Codice della Strada, stabilisce che: “Salvo che il fatto costituisca reato, coloro che esercitano abusivamente, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare abusivamente l’attività di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 652,00 ad Euro 2.620,00. Se nell’attività sono impiegati minori la somma è raddoppiata. Si applica, in ogni caso, la sanzione accessoria della confisca delle somme percepite”. Ecco quindi dimostrato che già il C.d.S. prevede un primo rimedio amministrativo per l’irregolarità di esercitare la “professione” del parcheggiatore abusivo. Non solo il C.d.S. prevede quindi una sanzione, ma anche il Codice Penale si è espresso, con vari articoli, sulla questione aiutando le Amministrazioni locali fornendo loro tutta una serie di normative atte a contrastare il fenomeno; 2) il Codice Penale all’art. 633 (invasione di terreni o edifici) stabilisce il principio secondo cui “Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne profitto, è punito a querela della persona offesa con la reclusione fino a 2 anni, o con la multa da euro 103 a euro 1.032”. Tra le condotte riconducibili alla fattispecie criminosa in oggetto è stata riconosciuta, ad esempio, quella del parcheggiatore abusivo, il quale, non occasionalmente, su area sia pubblica sia privata e al fine di trarne profitto, svolga a pagamento attività indirizzata alla custodia del veicolo; 3) L’art. 629 del Codice Penale punisce il reato di “estorsione” così deliberando: “Chiunque mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da 5 a 10 anni e con la multa da euro 516 a euro 2.065“; 4) Sempre dal Codice Penale, l’art. 416 “associazione per delinquere” così recita: “Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all’associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. L’associazione per delinquere è un delitto contro l’ordine pubblico“; 5) L’art. 348 del Codice Penale riguarda “l’esercizio abusivo di un’attività“, secondo cui: “Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da euro 103 a euro 516”; 6) L’art. 640 del Codice Penale prevede il reato di “truffa” stabilendo che: “Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 € a 1032 €. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 € a 1549 € quando: 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico; 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l’erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell’Autorità. Il delitto è punibile a querela della persona offesa“; 7) Infine, l’art. 650 del Codice Penale riguarda “L’inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità”, secondo cui: “Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’ Autorità per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, di ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a 3 mesi o con l’ammenda fino a 206 euro“. Sono ben 7 quindi i “mezzi legali” che le Leggi forniscono alle Amministrazioni Comunali per contrastare il fenomeno dei parcheggiatori abusi. Sarebbe opportuno pertanto attivarsi affinché anche nella Città di Catanzaro venga emessa, come è stato fatto in altre città italiane, un’ordinanza diretta ad inibire, su tutto il territorio comunale, l’esercizio delle attività abusive di parcheggiatore, la quale preveda, tra le altre cose, una maggiorazione della sanzione edittale laddove la mansione sia svolta mediante lo sfruttamento di soggetti minori o in prossimità di luoghi con alta affluenza di pubblico o destinati ad un pubblico servizio (Ospedale per esempio). Questo è un tema molto delicato da affrontare ma che sono sicuro, grazie alla sensibilità di tutta l’Amministrazione Comunale, saranno presi gli opportuni provvedimenti. Come già è stato proposto in altre città italiane, si potrebbero attuare anche per la Città di Catanzaro per fronteggiare il parcheggio illegale tre suggerimenti: 1) ridurre il costo orario delle strisce blu per renderlo maggiormente fruibile da tutti i cittadini; 2) rendere visibile a tutti on-line il bottino confiscato ai parcheggiatori e destinarlo al trasporto pubblico in modo tale da renderlo più competitivo; 3) istituire un sito web e un’ app istituzionale dove i cittadini potranno segnalare in diretta il parcheggiatore abusivo e accedere ai dati della polizia municipale in modo tale da stroncare sul nascere questa attività illecita. Chi non fa nulla per combattere le illegalità, inevitabilmente ne è complice !
Un Giovane Impegno al Servizio di Tutti
Dott. Giuseppe Gualtieri Candidato Consigliere – Catanzaro con Sergio Abramo
