
Orefice: "Tosap, discutibile nuova tassa a carico dei cittadini catanzaresi residenti in condominio"
Giovedì 28 Giugno 2018 14:24 di Redazione WebOggi.it
In questi giorni abbiamo assistito all’ennesima interpretazione normativa del sistema della raccolta differenziata dei rifiuti, da parte della giunta comunale di Catanzaro, che ha pensato bene di “regolarizzare una cosa che nella fase di startup non era prevista” e cioè applicare una nuova tassa a carico dei cittadini catanzaresi residenti in condominio. In pratica, i condòmini catanzaresi, oltre a dover pagare la TARI, saranno chiamati a pagare anche la TOSAP imposta dal Comune, per il posizionamento sul suolo pubblico dei bidoni carrellati di proprietà non del condominio ma bensì della ditta appaltatrice, che espleta il servizio di raccolta dei rifiuti. A questo punto una domanda nasce spontanea e cioè chi è che dovrebbe rispondere degli eventuali danni causati dai bidoni carrellati posizionati sul suolo pubblico, il condominio o il gestore del servizio che ne esercita il controllo? Sotto il profilo del controllo dei bidoni è bene ricordare che ai sensi dell’art. 15 “Mezzi ed attrezzature” dello schema di contratto del servizio di raccolta porta a porta “L’impresa appaltatrice, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione, è tenuta a rimuovere e/o sostituire tutte le attrezzature posizionate su suolo pubblico, per motivi di carattere legale, tecnico, di funzionalità, di decoro, di estetica e per ragioni di igiene e di sicurezza, nonché a seguito di furti ed atti vandalici”. Pertanto, non si comprende la competenza del condominio nel merito, a meno che il Comune non pensa che i condòmini debbano pagare anche una guardia giurata per sorvegliare i bidoni giorno e notte. Di certo pagare la TOSAP da parte del condominio significa riconoscere le responsabilità dei condòmini per custodia dei bidoni carrellati. Peraltro, come potrebbe il Comune riscuotere la TOSAP riferita ai bidoni carrellati posizionati su marciapiedi o strade di proprietà privata, che lo stesso ente comunale non si è mai, neanche minimamente, preoccupato di manutentare negli anni, adducendo di non esserne proprietario? Tali quesiti rappresentano soltanto una minima parte degli interrogativi ai quali il Comune sarebbe chiamato a rispondere in caso di contenziosi. Fermo restando che il condominio riguarda la gestione dei beni in proprietà comune ai condòmini che lo compongono e non la gestione dei beni altrui, come i bidoni carrellati, che il Comune ha preteso di insediare in pianta stabile nei fabbricati condominiali, rifiutandosi, invece, in modo illogico, di collocare sul suolo pubblico le campane per la raccolta differenziata del vetro, della plastica e della carta, già installate nelle maggior parte delle città italiane. In ogni caso, se è vero che “tutte le attività pagano questa tassa che è prevista dalla legge”, è pur vero che il condominio non è una società che svolge alcuna attività e non si comprende come potrebbe essere responsabile per un sistema che non rispetta la proprietà privata e non risolve i problemi di conferimento dei rifiuti. Sotto tale profilo l’unica logica deducibile dal provvedimento della Giunta sembra essere quella di costringere i cittadini a pagare una nuova tassa, che è meglio chiamare con il suo vero nome: “COSAP”, cioè canone per l’occupazione permanente di spazi e aree pubbliche, ovverosia un corrispettivo che i condomini saranno obbligati a pagare a vita al comune, garantendo alle casse comunali un introito davvero rilevante...altro che “danno erariale”, per verifiche legate all’occupazione del suolo pubblico. Tuttavia, a parte il nome da attribuire ad una tassa ingiusta ed al di là della circostanza, puramente casuale, che tale tassa sia stata approvata soltanto dopo le elezioni comunali e nazionali, non si comprende quale sia l’interesse legittimo sotteso al provvedimento assunto dalla Giunta comunale, che di fatto fa pagare ai cittadini residenti in condominio la tassa che eventualmente dovrebbe pagare la ditta appaltatrice del servizio. Difatti, con l’ordinanza n. 2312 del 30 gennaio 2018, la Corte di Cassazione, si è pronunciata in ambito Tosap ritenendo legittima l’applicazione di tale tassa alla società che gestisce la raccolta dei rifiuti, in qualità di proprietaria dei cassonetti e che è da considerare a tutti gli effetti soggetto passivo per quanto concerne gli spazi occupati dai bidoni destinati alla raccolta dei rifiuti. In effetti il Comune dovrebbe spiegare il perché nello schema del contratto di servizio per la raccolta differenziata all’art. 14 “obblighi del comune” l’ente comunale si impegnava ad adottare tutte le misure idonee a consentire l’efficace svolgimento dei servizi da parte dell’Azienda “autorizzando occupazione del suolo, del soprassuolo e del sottosuolo comunale, senza corrispettivi da parte dell'Azienda, con la sola riserva di predefinire e concordare con il Comune tale occupazione”. Tutto ciò è sufficiente per ritenere discutibile la legittimità della tassa deliberata dalla Giunta comunale e per giustificare una revoca immediata della delibera, che potrebbe comportare numerosi contenziosi per le opposizioni che i condomini saranno costretti ad affrontare in caso di sanzioni elevate per occupazione abusiva del suolo pubblico.
Avv. Michele Orefice Presidente U.P.A.C. “Unione Professionisti Amministratori Condomini”
