
La Calabria ha diritto a ripartire prima. Dubbi di costituzionalità su iniziativa Boccia
Lunedì 04 Maggio 2020 10:00 di Redazione WebOggi.it
Dubbi di costituzionalità sono stati sollevati da parte del giurista Giulio M. Salerno, professore ordinario in Istituzioni di diritto pubblico dell’Università di Macerata, su ilsussidiario.net, in ordine al metodo proposto dal ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, alle Regioni.
Secondo il Ministro, le Regioni devono comunicargli in anticipo le proposte di ordinanze regionali per consentirgli di controllare preventivamente se le bozze regionali siano coerenti o meno con il Dpcm; in caso di accertata incoerenza, poiché le Regioni “allentano le misure” nazionali, al Ministro spetta inviare una diffida; se la Regione non ottempera alla diffida ed adotta egualmente l’ordinanza, il Ministro impugna l’ordinanza regionale “al Tar o alla Consulta”.
In realtà, come sostiene il giurista, in nessuna disposizione della Costituzione o delle leggi è previsto questo metodo. E certo, non si tratta della “leale collaborazione” che è invocata da tempo dal Capo dello Stato e, pochissimi giorni fa, dalla Presidente della Corte costituzionale. Eppure il Governo tira dritto, anche se ormai le sue decisioni, pure negli aspetti di metodo, sono apertamente criticate perfino all’interno della sua stessa maggioranza.
La prassi seguita sinora dall’esecutivo - continua il professore - ha presentato e continua a presentare gravissimi vizi di costituzionalità, che soltanto in parte sono stati corretti con il secondo decreto-legge n. 19 dello scorso 25 marzo. Soltanto il principio di effettività, unito alla pazienza del popolo italiano, ha consentito sinora di sanare provvisoriamente tali vizi. Ma nulla esclude che, prima o poi, il sindacato giurisdizionale si attivi, colpendo una o più parte dell’ingombrantissimo e sempre più oscuro reticolo della regolazione emergenziale.
C’è uno strumento già previsto dalla Costituzione per risolvere il problema dei rapporti, quello delle intese tra le Regioni per “il migliore esercizio” delle rispettive competenze, anche mediante organi comuni (art. 117, comma 7, Cost.). Le Regioni, quindi, possono stipulare intese tra di loro per garantire che il riavvio delle attività sociali, economiche e produttive che le riguardano, avvenga con modalità e procedure tali da permettere la migliore protezione della salute all’interno di ciascuna di esse. Intese, va aggiunto, anche tra Regioni non confinanti.
Ad esempio, possono concordare misure di protezione sanitaria, così riducendo i legittimi timori derivanti dalla futura ripresa dello spostamento interregionale dei cittadini. Misure, è evidente, non per limitare la circolazione tra le Regioni – che è vietato dalla Costituzione –, ma, tutto al contrario, per favorirne lo svolgimento in condizioni di reciproca sicurezza. Lo Stato, volendo, potrebbe agevolare tali intese. Senza diffide, ma, rispettando la Costituzione e le leggi. L’imperativo - conclude il giurista - non è dividere il Paese, ma promuovere una vera collaborazione leale tra le istituzioni. Una vera sussidiarietà.