Giovino: Di Tocco replica ad assessore Migliaccio

Mercoledì 14 Febbraio 2018 13:59 di Redazione WebOggi.it

In nome e per conto della dott.ssa Elena Di Tocco, che mi ha conferito espresso incarico, con la presente, ai sensi della Legge sulla Stampa, si intende replicare alla Nota Stampa diffusa ieri dall’Assessore all’Urbanistica del Comune di Catanzaro, Modestina Migliaccio Santacroce, chiedendone la totale ed integrale pubblicazione con lo stesso risalto grafico dato alla Nota cui si replica.   1)La dott.ssa Elena Di Tocco è proprietaria di un terreno, ricadente nel quartiere Lido di Catanzaro, che è edificabile e per il quale paga, in virtù della natura edificabile, esosi tributi comunali.   2)Con la sentenza N. 384/2018 il Tar di Catanzaro ha accolto il ricorso proposto dalla proprietaria ed ha annullato l’illegittimo diniego opposto dal Comune di Catanzaro alla richiesta di permesso a costruire.   3)In virtù della detta sentenza, con cui il Comune di Catanzaro è stato pure condannato alle spese di giudizio, la proprietaria può, pertanto, legittimamente, esercitare il proprio diritto di costruire sul proprio terreno.   4)E’ bene chiarire, a seguito dei numerosi richiami al “patrimonio ambientale”, “polmone verde”, “interesse della collettività”, contenuti nella Nota cui si replica, che l’intervento edificatorio autorizzato dal Tar non sarà realizzato né sulla spiaggia (!), né nella pineta (!), ma su un terreno edificabile di proprietà Di Tocco ricadente in località “Spagnolo” a ridosso della SS 106 e adiacente a terreni per i quali il Comune ha già rilasciato titoli autorizzatori.   5)Né trattasi di “interventi edificatori privi di qualità ambientale, urbanistica ed architettonica” al punto che il Comune di Catanzaro ha respinto illegittimamente, con il provvedimento di diniego annullato dal Tar, la richiesta di permesso per ragioni, giuridicamente infondate, diverse da quelle sostenute dall’Assessore.   Trattasi, invece, di un intervento edilizio delicato e pregevole ed armonioso nel quale è prevista anche la realizzazione di aree verdi e sportive a beneficio della collettività.   6)Vi è, inoltre, che l’assunto secondo cui non potrebbe realizzarsi l’intervento edilizio per assenza delle opere di urbanizzazione è completamente infondato al punto che gli stessi uffici comunali hanno già certificato che le opere di urbanizzazione vi sono.   7)Né il Comune, per come pare cogliersi dalla Nota dell’Assessore, deve procedere obbligatoriamente all’annullamento del titolo edilizio!!!   Ed infatti, il Tar ha precisato nella recentissima sentenza che il titolo edilizio potrà essere ritirato solo “ove sussistano i presupposti” che, nel caso che occupa, non vi sono nemmeno minimamente.   8)Non è, infatti, dato capire perché, a fronte della sentenza del Tar, il Comune dovrebbe ritirare il titolo edilizio se non vi sono, così come in effetti non vi sono, gli elementi di fatto e di diritto per adottare un atto di secondo grado.   Del resto, il terreno è di proprietà della Di Tocco, trattasi di terreno edificabile, è dotato delle opere di urbanizzazione ed è allocato a ridosso della SS 106 in adiacenza a terreni per i quali sono stati già rilasciati altri titoli edilizi.   Alla luce di ciò, piuttosto, un eventuale atto comunale di ritiro del titolo edilizio potrebbe essere interpretato come un atto di mero e gratuito accanimento nei confronti di una proprietaria che pretende solo di esercitare i propri diritti.   9)E’ chiaro, pertanto, che ove il Comune di Catanzaro dovesse, al fine di impedire alla proprietaria di costruire sul proprio terreno, annullare il titolo edilizio in assenza dei presupposti di legge, ciò costituirebbe condotta contra legem e potrebbe integrare il reato di abuso d’ufficio (causando peraltro anche un danno alla proprietaria) per il cui eventuale accertamento la Di Tocco non esiterà a chiedere l’intervento della Procura della Repubblica.   L’illegittimo adottando atto di secondo grado, preannunciato dall’Assessore Migliaccio, legittimerebbe la proprietaria anche a svolgere un’azione milionaria di danni nei confronti del Comune di Catanzaro.   10)Si rileva, inoltre, solo per completezza, che, ad oggi, tutti i giudizi proposti dalla proprietaria contro l’ostruzionistico Comune di Catanzaro si sono risolti con provvedimenti favorevoli per la Di Tocco.   11)Ed allora, il Comune di Catanzaro invece che strumentalizzare il presente casus iuris, facendo finanche riferimento a pregresse richieste di lottizzazione, che nulla c’entrano con il caso di specie, dovrebbe agire, come si pretende da una buona amministrazione, alla luce di percorsi giuridico/istruttori seri e ferrati affinchè non vengano, ancora una volta, adottati atti che siano manifestamente illegittimi e lesivi dei diritti di soggetti privati.   12)Tutto ciò premesso, la dott.ssa Elena Di Tocco, pur manifestando la propria disponibilità, anche attraverso i suoi tecnici, ad esporre concretamente il realizzando intervento edilizio sul proprio terreno agli uffici comunali e all’Assessore Migliaccio, fa presente che nel caso in cui il Comune di Catanzaro dovesse, ancora una volta, adottare atti illegittimi e lesivi, diretti a violare la sua proprietà e i suoi diritti, sarà costretta a ricorrere all’Autorità Giudiziaria, in ogni Sede, per tutelare sé stessa da atti comunali macroscopicamente persecutori e ostruzionistici. 

Avv. Francesco Pitaro


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