
Comune Taverna, opposizione trova riscontro in sentenza Tar
Venerdì 28 Settembre 2018 17:19 di Redazione WebOggi.it
Avevano ritenuto di non essere stati messi nelle condizioni di esercitare pienamente il ruolo di consiglieri nel civico consesso di Taverna e quindi, alla luce dell’ipotizzata lesione di un diritto garantito dalla funzione espletata, i membri dell’opposizione hanno adito le vie legali, trovando sostanzialmente riscontro nella successiva statuizione dell’autorità giudiziaria competente. Questa, in estrema sintesi, la premessa che ha portato alla sentenza emessa dal Tar di Catanzaro nei giorni scorsi. Un pronunciamento che, pur riguardando una vicenda locale, può costituire un precedente giurisprudenziale di rilievo, peraltro in linea con il recente orientamento in materia palesato dal Consiglio di Stato e dallo stesso Tar del capoluogo calabro. I ricorrenti - assistiti dagli avvocati Francesco Gabriele, Francesco Grande e Biagio Vavalà - hanno agito per ottenere l’annullamento delle delibere consiliari n. 21 e 33 del 30 aprile 2016 inerente “all’approvazione del rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario 2015” e “all’approvazione del bilancio di previsione finanziario 2016-2018”. Un’istanza in parte accolta dai giudici che hanno annullato la prima delle due delibere. Il Tribunale Amministrativo ha infatti riconosciuto la fondatezza della mancata comunicazione nei termini di legge (pari ad almeno venti giorni prima della sessione collegiale), avendo ricevuto i diretti interessati la documentazione necessaria a conoscere il contenuto del documento finanziario soltanto il 26 aprile in previsione della seduta consiliare del 30. Un “ritardo”, immediatamente eccepito dai consiglieri di minoranza, che aveva spinto i medesimi ricorrenti a inviare una nota al sindaco, e anche al prefetto, attraverso cui si chiedeva un differimento dell’assise cittadina. Richiesta tuttavia ignorata tanto da determinare la mancata presenza al civico consesso, confermato nella data prestabilita, e il successivo ricorso al Tar del gruppo consiliare. Un atto che, come premesso, ha trovato riscontro nel giudicato corroborato da questa motivazione: “La norma richiamata (art. 227, co. 2, D. Lgs 267/2000, ndr) è posta a presidio della necessità di consentire ai componenti dell’organo consiliare di porsi nelle condizioni di acquisire un’adeguata conoscenza delle proposte di deliberazione, in funzione di un esercizio effettivo e consapevole delle prerogative loro ascritte dalla legge, cosicché l’eventuale sua violazione arreca un vulnus sostanziale al ruolo esercitato”.
