Riaperture da lunedì, ecco tutte le regole

Sabato 16 Maggio 2020 08:59 di Stefano Crisafulli

Da lunedì 18 maggio ci si potrà muovere all’interno della propria regione di residenza senza dover giustificare lo spostamento, ancora numerose sono però le regole da rispettare per il contenimento del contagio da coronavirus, soprattutto il mantenimento della distanza tra le persone e l’obbligo di indossare la mascherina quando non è possibile stare lontani almeno un metro. Si andrà al bar e al ristorante, in albergo e a fare acquisti, si potrà fare sport all’aperto e andare nei parchi, tagliarsi i capelli e curare la persona, andare dall’estetista e vedere gli amici. Si potrà anche andare al mare. Ma bisognerà osservare tutte le prescrizioni e soprattutto rimanere a casa se si ha la febbre oltre i 37,5 C° oppure altri sintomi sospetti.

In particolare, vanno osservate le misure di igiene raccomandate dagli esperti che ispirano le scelte del governo: lavarsi spesso le mani, usare il disinfettante soprattutto dopo aver maneggiato contanti oppure oggetti, non toccarsi naso, bocca e occhi. Nei luoghi chiusi bisognerà indossare la mascherina, in molti casi anche i guanti. Cambia la nostra vita e ovunque potrà essere richiesto di mettersi davanti a un operatore che con il termoscanner misurerà la temperatura. Le linee guida sono state stabilite, ma se l’indice di contagio continuerà a scendere potranno essere riviste e allentate. Se invece dovesse esserci un peggioramento si potranno decidere provvedimenti restrittivi e anche «zone rosse» per impedire la creazione di nuovi focolai. Fino al 2 giugno compreso si dovrà rimanere nella propria regione. Ma ci si potrà trasferire nelle seconde case e anche soggiornare negli alberghi. Dal 3 giugno gli spostamenti saranno consentiti in tutta Italia, anche per raggiungere le seconde case fuori Regione, gli alberghi e altre strutture aperte. Via libera anche ai viaggi all’estero. Con un’unica condizione: di fronte al peggioramento della curva epidemiologica arriveranno nuovi divieti. 

Per quanto riguarda le autocertificazioni, non sarà più necessario utilizzare il modulo per spostarsi all’interno della propria regione di residenza. Il modulo dovrà invece essere utilizzato per spostarsi da una regione all’altra. I motivi per andare fuori regione sono tre: «Lavoro, salute, necessità e urgenza». In questi tre casi potranno essere effettuati controlli anche successivi per riscontrare quanto dichiarato dal cittadino.

Oltre ai congiunti si potranno incontrare anche gli amici. Non ci sono limitazioni sul numero delle persone che si possono vedere contemporaneamente, ma la conferma del divieto di assembramento impedisce che ci siano troppe persone e comunque quando ci si incontra al chiuso o all’aria aperta va mantenuta sempre la distanza. Rimangono vietate le feste e gli eventi pubblici.

Si può andare nelle seconde case e si può anche soggiornare purché siano nella stessa regione di residenza. Rimane invece il divieto di andare nelle seconde case fuori Regione a meno che non ci siano motivi di «necessità e urgenza». In questo caso va compilata l’autocertificazione per giustificare lo spostamento. Si può rimanere soltanto per il tempo necessario a risolvere l’urgenza.

Si può andare in due in moto mentre in macchina si deve mantenere la distanza di 1 metro se non si viaggia con persone conviventi. Quindi il passeggero deve sedere sul sedile posteriore sul lato opposto a quello del guidatore. In taxi si può andare in due sul sedile posteriore ma c’è l’obbligo di indossare la mascherina che è consigliata anche per il conducente della vettura.

Sulle spiagge bisogna assicurare almeno 10 metri quadri per ogni ombrellone. Tra i lettini va garantita la distanza di almeno 1,5 m. Lettini, sedie a sdraio, ombrelloni etc. vanno disinfettati ad ogni cambio di persona o nucleo familiare. In ogni caso la sanificazione deve essere garantita ad ogni fine giornata. Potrà essere rilevata la febbre all’ingresso impedendo l’accesso se la temperatura supera 37,5 C°.

Dal parrucchiere bisognerà «predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione», «consentire l’accesso dei clienti solo tramite prenotazione, mantenere l’elenco delle presenze per un periodo di 14 gg», e «potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura superiore ai 37,5 °C». Obbligatorio il lavaggio dei capelli.

Nei centri estetici «l’area di lavoro, laddove possibile, può essere delimitata da barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet» e dovranno esserci dispenser e pulizia delle cabine. Il personale dovrà utilizzare le visiere oltre a mascherine e guanti e dovrà evitare quando possibile i trattamenti con il vapore. Vietata la messa a disposizione delle riviste nei luoghi di attesa.

All’ingresso dei centri commerciali e dei supermercati potrà essere misurata la febbre. Per entrare nei negozi bisognerà fare la fila e all’interno si dovrà mantenere la distanza di 1 metro. In caso di vendita di abbigliamento: dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce.

Negli alberghi bisognerà indossare la mascherina nelle aree comuni e rimanere a distanza di 1 metro. Il personale dovrà metterla in presenza dei clienti. Si deve favorire il pagamento elettronico le prenotazioni con sistemi automatizzati di check-in e check-out ove possibile. L’addetto al servizio di ricevimento deve provvedere, alla fine di ogni turno di lavoro, alla pulizia delle attrezzature utilizzate.

I mercati rionali possono riaprire ma gli accessi devono essere regolamentati e scaglionati, ove possibile vanno divisi i percorsi di entrata e di uscita. Deve essere previsto l’uso dei guanti «usa e getta» nelle attività di acquisto, in particolare se si comprano alimenti e bevande. Vanno anche indossate le mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti, e garantita la distanza. 

Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida regionali o, in assenza, nazionali, che non assicuri adeguati livelli di protezione, determina la sospensione dell’attività economica o produttiva fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del codice penale (“Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità”), le violazioni delle disposizioni del decreto, o dei decreti e delle ordinanze emanati per darne attuazione, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, che prevede il pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000, aumentata fino a un terzo se la violazione avviene mediante l'utilizzo di un veicolo.
Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. Ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni, eventualmente da scomputare dalla sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.


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