Laboratori privati della sanità. Per il Tar "irragionevole" l'eliminazione del contratto di rete

Mercoledì 25 Novembre 2020 17:58 di Redazione WebOggi.it

Cambiano le regole sulle aggregazioni dei laboratori privati della sanità regionale. Il Tar Calabria ha accolto il ricorso degli erogatori, difesi da  Valeriano Greco e dal prof Marcello G. Feola, eliminando un pezzo del Dca 82 - che recepiva un'indicazione del nuovo programma operativo adottato con Dca 57-, ossia l'eliminazione della possibilità per i laboratori di aggregarsi attraverso il contratto di rete. Era la tipologia n. 5 di quelle prevista, l'unica che che consentiva alle forme di unione di preservare alle singole strutture l'autonomia giuridica. L'altro passaggio eliminato dal Tar è il regime temporale. Infatti, l'eliminazione della forma di contratto di rete sarebbe entrata in vigore con il nuovo anno (2021), mentre per le procedure già avviate "il termine di scadenza per la formalizzazione degli eventuali nuovi aggregati in rete era previsto per il 31 ottobre 2020".

I giudici amministrativi hanno contestato la "ragionevolezza" della modifica regionale "poiché elimina un modello aggregazionale di recente introduzione e di per sé compatibile con le linee guida della riorganizzazione sanitaria, sia sotto il profilo motivazionale, rimanendo oscura la ragione sottesa all’eliminazione di tale forma organizzativa". "Risulta infine irragionevole che il modello di organizzazione di tipo 5 venga eliminato dopo soli quattro anni dalla sua introduzione, ad opera del D.C.A. n. 112/2016, senza considerare i costi e gli sforzi sopportati dalle strutture laboratoriali per adottarlo né contemperare il loro interesse a una qualche stabilità del proprio assetto organizzativo", si legge ancora nel dispositivo del Tar.

Il ricorso è stato respinto invece sulla contestazione dell'innalzamento delle soglie di produzione. "La disposizione non è auto-esecutiva, richiedendo di essere integrata (con la fissazione della nuova soglia) da un provvedimento attuativo. L’attuazione - si precisa ancora- era demandata al D.C.A. n. 82/2020, che tuttavia, considerate le implicazioni derivanti dall’emergenza Covid-19, ha in via eccezionale confermato per il 2020 la preesistente soglia di 200.000 erogazioni annuali. Allo stato attuale, dunque, non solo l’innalzamento è sospeso, ma non esiste neppure una disposizione che indichi la futura soglia, sicché deve escludersi che i provvedimenti impugnati esplichino, per tale aspetto, effetti lesivi sulle posizioni giuridiche dei ricorrenti". (g.r.) 


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