Convegno Agifor su legittima difesa, prescrizione e riti alternativi

Venerdì 12 Aprile 2019 19:00 di Redazione WebOggi.it

 

L’A.GI.FOR., associazione giovanile forense, sez. di Catanzaro, presieduta dall’Avv. Luciano Giacobbe, è stata l’organizzatrice del primo dibattito, tra avvocati e magistrati sul tema: “Prescrizione, Riti alternativi e Legittima difesa: riforme necessarie o populismo giudiziario?”, nato dalle recentissime riforme legislative che hanno introdotto modifiche rilevanti nella normativa penale.

La discussione - si legge nel comunicato -  tenutasi nel pomeriggio di ieri 11 aprile, presso la Camera di Commercio di Catanzaro, è stata aperta dall’Avv.  Luciano Giacobbe, Presidente AGIFOR, sez, cz, che ha spiegato che con la Legge sulla legittima difesa si è ampliato l’ambito di applicazione di essa con particolare riguardo alla c.d. difesa domestica e all’eccesso colposo nella legittima difesa, prevedendo il legislatore, pene più severe per i reati di furto, rapina e violazioni di domicilio e per il furto in abitazione e scippo si potrà accedere alla sospensione condizionale della pena solo dopo aver risarcito il danno alla persona offesa.  Si introduce, ha continuato l’Avv. Luciano Giacobbe, una sorta di presunzione di legittima difesa domestica in caso di violazione di domicilio laddove al domicilio viene equiparato espressamente ogni luogo ove si esercita attività commerciale, professionale o imprenditoriale, la difesa, in tali casi, si considera “sempre” proporzionata all’offesa. Da qui il dibattito, moderato dall’Avv. Massimo Gimigliano, Responsabile convegni e dei corsi di formazione sez. civile dell’Agifor di cz, sulla linea intrapresa dal legislatore, affrontato, con i saluti di indirizzo dell’Avv. Massimo Ermenegildo Scuteri, Presidente della Camera Penale di Catanzaro “Alfredo Cantafora”, dai relatori Avv. Aldo Casalinuovo, penalista del Foro di Catanzaro, e dalla Dott.ssa Paola Ciriaco, Magistrato III sez. penale - GIP GUP del Tribunale di Catanzaro, se la norma mira evidentemente a eliminare ogni residuo spazio di discrezionalità del giudice nella valutazione della proporzionalità tra la difesa e l’offesa. La difesa privata sarà sempre legittima in caso di “grave turbamento” ma, ha evidenziato l’avv. Aldo Casalinuovo, la prova nel processo di detto stato psicologico è tutt’altro che agevole. Pertanto, all’interno delle mura domestiche e nei luoghi di lavoro chi respinge l’intrusione da parte di una o più persone con violenza o minaccia di uso di armi, legalmente detenute o di altri mezzi di coazione fisica si considera “sempre” in condizione di legittima difesa. Quanto al disegno di legge Anticorruzione che prevede anche l’interruzione della prescrizione dopo il primo grado di giudizio, sia in caso di sentenza di condanna o di assoluzione, si è chiarito che la stessa non solo per gli operati giuridici è inutile perché è noto che in Italia circa il 70 % dei processi penali finisce in prescrizione al termine delle indagini preliminari ma vuole dare un immagine negativa dell’istituto giuridico della prescrizione e, di fatto, l’interrogativo posto durante il dibattito è stato quello che dietro la previsione della sospensione della prescrizione l’intenzione era di abolire un istituto al fine di far passare il messaggio populistico della punibilità ad ogni costo, ciò per accentuare l’impianto tendenzialmente accusatorio del nostro sistema processuale penale. Nessun profilo di paventata incostituzionalità per le nuove Riforme, sottolinea il magistrato Ciriaco al tavolo dei relatori nel dibattito. Il tempo dirà se la soluzione, populistica o meno, di voler escludere sconti di pena e quindi l’accesso alla scelta dell’abbreviato da parte del reo riguardo i reati di gravissimo allarme sociale, come i femminicidi, sia o non sia la più giusta per raggiungere l’obbiettivo prefissato dal legislatore. Certo è che per il relatore Avv. Giuseppe Porco,  Cultore di Diritto penale, Università Magna Graecia di Catanzaro e scrittore,  ritiene che il giudizio abbreviato quale rito alternativo nato a scopi deflattivi per non intasare le aule panali non è un rito garantista né  per l’imputato né per la persona offesa, allora l’esclusione per taluni gravi reati della possibilità di chiedere il Giudizio abbreviato risponde alla logica di voler prestare maggiore attenzione, al vero protagonista nel processo penale che non è l’imputato ma la vittima o persona offesa.

 


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