Assolti 3 dirigenti regionali per presunti abusi che tendevano a favorire l'azienda famiglia sindaco Abramo

Mercoledì 12 Dicembre 2018 11:25 di Redazione WebOggi.it

Assolti perché il fatto non costituisce reato. Questa la decisione del giudice per l’udienza preliminare di Catanzaro, Tiziana Macrì, per quanto riguarda tre dirigenti della Regione Calabria accusati di abuso d’ufficio in concorso perché avrebbero favorito l’azienda di proprietà della famiglia del sindaco di Catanzaro, Sergio Abramo, ‘Abramo printing&logistic’, attraverso proroghe ai contratti della ditta che, secondo l’accusa sarebbero state concesse in modo illegittimo e “in assenza di ogni iter procedimentale”. Si tratta dell’ex dg del dipartimento Organizzazione e personale Antonio Izzo, in carica dal 25 maggio 2007 al 16 maggio 2010, e i già dirigenti del settore Provveditorato, Economato e Bollettino ufficiale, Giuseppe Longo, in servizio dal 7 ottobre 2009 al 31 agosto 2010, e Valeria Fedele, in servizio dall’1 settembre 2010 all’8 settembre 2011. 

In sostanza le nuove norme regionali imponevano la pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione esclusivamente in via telematica. Nonostante ciò gli uffici avrebbero prorogato illegittimamente i contratti di stampa cartacea del Burc in favore dell’azienda di proprietà della famiglia Abramo di Catanzaro, causando un danno da quattro milioni e mezzo di euro. 

La vicenda giudiziaria risale al 2016. Martedì, dopo varie udienze, si è proceduto all’interrogatorio richiesto dal Antonio Izzo e all’acquisizione di corpose memorie e produzioni documentali delle difese, il gup del Tribunale di Catanzaro, accogliendo la tesi dei legali degli imputati, gli avvocati Francesco Izzo, Francesco Iacopino e Nunzio Raimondi, ha assolto i tre dirigenti regionali con formula piena perché il fatto non costituisce reato. 

Alla decisione del gup si somma quella della Corte dei Conti che aveva archiviato il caso sostenendo che “per quanto riguarda la concessione delle proroghe devesi ritenere che, anche secondo giurisprudenza costante di questa Corte dei Conti non sussista responsabilità degli invitati a dedurre giacché, come ampiamente dimostrato nelle deduzioni scritte, sussistevano difficoltà sia in ordine alla interpretazione della normativa sia in ordine alla applicazione della stessa con specifico riferimento alle proroghe che, nella specie, risultavano correttamente giustificate da ragioni di pubblico interesse. A ciò aggiungasi anche che le proroghe stesse hanno avuto luogo per causa di forza maggiore ovvero per la sussistenza di condizioni di emergenza come nelle more dello svolgimento della procedura necessaria per l’indizione di una nuova gara di appalto e la stipula del relativo contratto […]. Per quanto riguarda il danno erariale devesi anche considerare il vantaggio della Regione Calabria dovuto ad una riduzione dei costi e a un minor reddito per l’appaltatore”.


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